\\ Sei qui: : :ATTIVITA' > SFRATTI()

STUDIO LEGALE MATRIMONIALE E CANONICO
AVV. ROSARIA CAPOZZI
Via Ponte di Tappia, 47 - 80133 NAPOLI
TEL. 081.552.28.90 - CELL. 335.81.45.144
SEDE DI MILANO
Via Fontana, 5 - 20122 MILANO
CELL. 335.81.45.144
 
 
SFRATTI

Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto pu˜ avviarsi ad opera del locatore:

L'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione. Il procedimento può avere inizio prima della scadenza del contratto di locazione e nel rispetto dei limiti ivi stabiliti, il locatore può intimare al conduttore, licenza per finita locazione con la contestuale citazione davanti al Tribunale competente per la convalida. Nel caso in cui, invece, il contratto sia già scaduto, il locatore può intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida se, in virtù del medesimo contratto o anche per effetto di atti o intimazioni precedenti, sia escluso il tacito rinnovo. Nel caso di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato all'udienza fissata nell'atto di citazione, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e ne dispone, con ordinanza in calce alla citazione, l'esecutività.

Intimazione di sfratto per morosità: nel vigore del contratto di locazione, il locatore (proprietario), in caso di mancato pagamento del canone alle scadenze pattuite, può intimare al conduttore lo sfratto per morosità con la contestuale citazione per la convalida seguendo le stesse modalità previste per la finita locazione. Nello stesso atto il locatore potrà chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo per i canoni già scaduti e e di quelli che andranno a scadere fino all'esecuzione dello sfratto cioè il rilascio dell'immobile. Il decreto è immediatamente esecutivo, anche se è suscettibile di opposizione. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto.

Procedimento e tempi: l'intimazione di sfratto/licenza deve essere notificata al conduttore. In ognuna delle procedure il Tribunale, tenuto conto delle rispettive posizioni del locatore e del conduttore, fissa la data ulteriore dell'esecuzione entro il termine massimo di 6 mesi ovvero, in casi eccezionali, di 12 mesi dalla data del provvedimento di rilascio, si conclude, tutto, con l'udienza di convalida.

In caso di mancato rilascio spontaneo da parte del conduttore il proprietario dovrà valersi della procedura di esecuzione in forma specifica per rilascio dell'immobile.


TORNA ALLE ATTIVITA'


STUDIO LEGALE
MATRIMONIALE E CANONICO

AVV. ROSARIA CAPOZZI

VIA PONTE DI TAPPIA, 47
80133 NAPOLI
TEL - FAX. 081.552.28.90
CEL. +39 335.81.45.144
info@avvocatorosariacapozzi.it


SEDE DI MILANO

Via Fontana, 5
20122 MILANO
TEL. 335.81.45.144




---------------------------------------
Cerca per parola chiave
 

---------------------------------------
Ci sono  persone collegate

21/12/2024 @ 15:13:51
script eseguito in 144 ms