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DELIBAZIONE DI SENTENZE ECCLESIASTICHE

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio è il riconoscimento civile, nello Stato italiano, delle sentenze ecclesiastiche. Tale riconoscimento, però, non è automatico, in quanto le sentenze ecclesiastiche sono sottoposte a un controllo di natura giurisdizionale da parte della Corte d'appello.

L'ordinamento italiano prevede che il procedimento di delibazione si svolga dinnanzi la Corte d'appello nel cui distretto è situato il comune ove il matrimonio concordatario è stato trascritto.

Modalità e forme per introdurre il procedimento:
il legislatore italiano ha stabilito il principio dell'obbligatorietà della domanda di parte, questo principio si articola in due forme procedurali:

  1) Ricorso: (si esclude la conflittualità) si introduce con domanda congiunta delle due parti, diretta ad ottenere dallo Stato una pronuncia sulla validità del vincolo matrimoniale nell'ordinamento italiano, tale procedura prevede il rito camerale.

  2) Citazione: (non può escludersi la conflittualità) la domanda è proposta da una sola delle parti,e il procedimento seguirà le forme del processo ordinario, in contraddittorio tra le parti.

Nel giudizio di delibazione non si può procedere ad un riesame nel merito della controversia in sede canonica, ma l'autorità giurisdizionale deve limitarsi ad accertare la sussistenza di una serie di presupposti previsti dalla legge e in particolare dagli Accordi di Villa Madama:

  - Esigenza di un giusto processo in sede canonica;
  - Esecutività della sentenza ecclesiastica;
  - La non contrarietà tra sentenza ecclesiastica ed altra sentenza di     giudice italiano;
  - Che non sia già pendente dinnanzi al giudice italiano un processo per il     medesimo oggetto e fra le stesse parti, iniziato prima del giudizio     ecclesiastico;
  - La non contrarietà della sentenza ecclesiastica con l'ordine pubblico     italiano.


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